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Accise gas naturale. Novità normativa dall' 1 Gennaio 2026 (Circolare dell' Agenzia delle Dogane n. 32 del 2/12/2025).

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 43/2025 , a decorrere dal 1° gennaio 2026 il “Testo Unico delle Accise” o “TUA” (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 ), sono previste  variazioni alla disciplina dell’accisa sul gas naturale. A tale proposito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n.32 del 2 dicembre 2025 ( che fà seguito alla  precedente n. 13 del 13 Giugno 2025 ) ha illustrato le nuove disposizioni.


LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

Una rilevante modifica per i consumatori è relativa alla qualificazione delle aliquote dell’accisa applicabili al gas naturale, attraverso la sostituzione della precedente distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con la nuova classificazione in “usi domestici” e “usi non domestici”.

Le aliquote restano invariate: quelle attuali per usi civili corrispondono agli usi domestici, mentre quelle per usi industriali corrispondono agli usi non domestici.

ACCISE PER USO DOMESTICO

La nuova distinzione prevede che l’uso domestico comprende:
– abitazioni e relative pertinenze,
– uffici non situati presso stabilimenti produttivi,
– scuole,
– istituti di credito e strutture simili che anche nella precedente normativa non avevano diritto alla minore aliquota per usi industriali.

Sono inclusi anche la produzione di calore destinato a usi domestici e il rifornimento di auto a metano tramite impianti collegati alla rete domestica.

I clienti che utilizzano il gas per uso domestico non dovranno fare nulla.

ACCISE PER USO NON DOMESTICO

Tra i soggetti che rientrano nella categoria ad uso non domestico vi sono tutti gli impieghi del gas diversi da quelli domestici, compresi quelli destinati agli impianti di produzione o impieghi per la produzione di energia termica, tramite impianti cogenerativi per teleriscaldamento, anche se destinati ad utenze non domestiche (solo se gli impianti cogenerativi hanno determinate caratteristiche tecniche – legge 9/1/1991, n.10).

Inoltre, grazie al nuovo adeguamento normativo, la platea di usi non domestico si è allargata e tutte le attività culturali e ricreative, come biblioteche, musei, teatri, cinema, sale da concerto e strutture analoghe potranno accedere all’agevolazione con la minore aliquota per usi non domestici a partire dal 1° gennaio 2026.

Per questa tipologia di consumatori che già beneficiano dell’agevolazione alla minore aliquota per usi industriali, riceveranno nei primi giorni dell’anno una comunicazione dal proprio fornitore molto importante con l’informativa delle modifiche al TUA sopra richiamate, che potrà anche prevedere di restituire firmata la documentazione entro i primi mesi del 2026 per continuare a usufruire dell’applicazione della minore aliquota per usi non domestici.

Ricordiamo invece che i consumatori rientranti nelle nuove categorie per usi non domestici dovranno dichiarare al proprio fornitore di gas il possesso dei requisiti necessari per poter richiedere e usufruire della minore aliquota a partire da gennaio 2026.


Per maggiori informazioni Vi rinviamo alla lettura delle circolare dell’Agenzia delle Dogane N.32 del 2/12/2025 qui allegata.

 

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